Art. 3.

      1. La zona franca è istituita al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche, sostenere e incoraggiare lo sviluppo dell'occupazione, il rientro dei capitali e degli italiani emigrati all'estero, nonché l'interscambio economico con i Paesi esteri, in particolare con i Paesi che si affacciano sul mare Mediterraneo.

 

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